Settore Artigiano: firmato l’Accordo interconfederale

Siglato l’accordo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il rafforzamento della Rete della pariteticità artigiana

Nei giorni scorsi è stato firmato il rinnovo dell’Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ssl) dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e dalle Associazioni di rappresentanza datoriale dell’artigianato.

Tale accordo è volto a rafforzare il ruolo della rete della pariteticità artigiana come strumento di prevenzione e presidio fondamentale per la tutela dei dipendenti del settore, rilanciando al contempo il numero e l’azione dei rappresentanti sindacali per la sicurezza sul territorio.

L’intesa ha come obiettivo quello di:

– rafforzare il coordinamento nazionale e territoriale delle strutture bilaterali paritetiche per garantire una maggiore efficacia degli interventi;

– promuovere la cultura della prevenzione, della formazione e dell’assistenza alle imprese e ai lavoratori;

– uniformare le modalità operative della rete, favorendo un approccio integrato e condiviso su tutto il territorio nazionale;

– valorizzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) nel sistema artigiano, favorendo la loro formazione e incrementandone il numero.

INPS: al via il servizio di videochiamata

Dal 1° luglio parte un progetto sperimentale che consentirà agli utenti di collegarsi con gli esperti senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello (INPS, messaggio 23 giugno 2025, n. 1979).

L’INPS ha annunciato che dal 1° luglio 2025 prenderà il via un progetto sperimentale volto a potenziare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi dell’Istituto, attraverso l’introduzione di una nuova modalità di interazione in videochiamata. L’Iniziativa coinvolgerà inizialmente alcune sedi selezionate (indicate nel messaggio in commento) e persegue l’obiettivo primario di semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini.

Il nuovo servizio di videochiamata consente, infatti, di ottenere assistenza e risolvere pratiche direttamente da remoto, eliminando la necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli. Questo approccio innovativo mira anche a ridurre i tempi di attesa, decongestionare il traffico cittadino e contribuire a una mobilità urbana più sostenibile.

Le caratteristiche del servizio

Gli utenti potranno collegarsi con un esperto INPS (pensioni, disoccupazione, invalidità civile, ecc.) da qualsiasi luogo, utilizzando un dispositivo (computer, tablet, smartphone) dotato di connessione internet e videocamera. Ogni videochiamata avrà una durata prestabilita di 20 minuti, qualora fosse necessario, il funzionario potrà proporre un prolungamento della sessione o un nuovo contatto concordato.

La piattaforma è progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo, anche per chi ha meno familiarità con le tecnologie digitali. Durante la videochiamata sarà possibile inviare e ricevere documenti che verranno anche protocollati, garantendo la validità ufficiale delle comunicazioni, Inoltre, sarà disponibile una funzione di chat testuale per dialogare con il funzionario INPS anche in forma scritta.

Gli utenti interessati a usufruire del nuovo servizio di videochiamata presso le sedi sperimentali dovranno fissare una prenotazione nel giorno della settimana dedicato a ciascuno sportello. La prenotazione può essere effettuata tramite:

– il sito web INPS, con la funzione “Prenota un appuntamento“, presente nell’area MyINPS;
– la funzione “Sportelli di sede” dell’app INPS Mobile;
– il Contact Center multicanale;
– gli sportelli di prima accoglienza presso le sedi INPS.

In prossimità del giorno e dell’orario stabiliti, l’utente che ha prenotato la videochiamata troverà il link per avviarla tra le notifiche dell’area MyINPS. Non è richiesta l’installazione di alcun software o app aggiuntiva. Per una guida dettagliata e un video illustrativo, sono disponibili sul portale INPS, nelle pagine “Sportelli di sede” e “Contatti“, un tutorial in formato PDF e un breve video di presentazione.

Ebinter Lazio: bonus per centro estivo

Sostegno economico pari a 300,00 euro per attività ricreative

L’Ente Bilaterale Terziario Lazio ha previsto, per i lavoratori iscritti all’Ente con figli di età compresa tra 4 e 14 anni, un sostegno economico a titolo di rimborso per le spese sostenute durante i periodi di sospensione scolastica per l’iscrizione a centri estivi o strutture analoghe. Il rimborso, che viene concesso dietro presentazione di domanda e comprovata documentazione, corrisponde ad un importo di 50,00 euro per settimana per un totale massimo annuo di 300,00 euro. L’utilizzo minimo della struttura ricreativa è di 3 giorni per ogni settimana considerata dal lunedì alla domenica. 

La documentazione da presentare sarà la seguente:

– stato di famiglia valido o autocertificazione;

– copia delle ultime buste paga;

– copia delle ricevute di pagamento dei contributi;

– documentazione del pagamento tracciabile;

– certificato della struttura;

– attestazione ISEE in corso di validità.

La presentazione della domanda deve pervenire all’Ente entro:

30 giorni dal pagamento anticipato del servizio;

30 giorni dall’ultimo pagamento rateizzato della sesta settimana e/o entro 30 giorni dall’ultima settimana di utilizzo della struttura;

 – non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Per i servizi fruiti durante le vacanze scolastiche invernali le ricevute di pagamento tracciabili possono essere presentate insieme a quelle del periodo estivo dell’anno successivo, fermo restando il massimale annuo di 300,00 euro.

L’ente precisa inoltre che potrà essere presentata una sola domanda per ciascun lavoratore; nel caso di più domande con stesso ISEE sarà presa in considerazione solo quella con data di invio precedente.

In caso di superamento dei termini per la presentazione della domanda sarà discrezione dell’Ente procedere all’esame delle richieste. In caso di esito positivo i tempi di liquidazione del rimborso sono stabiliti in 30/40 giorni (generalmente tra fine ottobre e metà novembre di ogni anno).

Disciplina del Concordato Preventivo Biennale: circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative e chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale (CPB) spiegando in dettaglio le modalità e i termini di adesione alla proposta formulata dall’Agenzia, illustrando le condizioni di accesso e le cause di esclusione o cessazione, precisando gli effetti ed esaminando le attività di controllo e le sanzioni accessorie applicabili in caso di inosservanza degli obblighi (Agenzia delle entrate, circolare 24 giugno 2025, n 9/E).

Il CPB, introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024, è un “accordo” che i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) possono siglare con il Fisco. Attraverso una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, si definisce in anticipo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta (VPN) ai fini dell’IRAP per un biennio.

 

Modalità e termini di adesione

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per l’elaborazione della proposta di CPB. Per il solo anno 2025, il software è stato reso disponibile entro il 30 aprile 2025 (originariamente 15 aprile). Il contribuente accetta la proposta calcolata dal software entro il 30 settembre (o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto della capacità contributiva del contribuente, valorizzando le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria per limitare nuovi oneri dichiarativi. La metodologia, allegata al decreto ministeriale CPB ISA utilizza i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta precedente come base di partenza, integrandoli con riferimenti settoriali e proiezioni macroeconomiche.
Il contribuente può comunicare la presenza di eventi straordinari (ad esempio, sospensioni dell’attività per almeno 30 giorni) verificatisi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, prima dell’elaborazione della proposta. In tali casi, le proposte di concordato vengono ridotte del 10% (30-60 giorni di sospensione), 20% (61-120 giorni) o 30% (oltre 120 giorni). Questi eventi sono gli stessi che, se verificatisi durante il CPB, possono comportarne la cessazione se determinano una contrazione delle basi imponibili effettive superiore al 30%.
È previsto un meccanismo per un raggiungimento graduale della piena affidabilità. La proposta di maggior reddito per il periodo d’imposta 2025 corrisponde al 50% del maggior reddito individuato per il successivo periodo d’imposta 2026. Un meccanismo simile si applica anche per l’IRAP.
Per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale (determinato dal punteggio ISA dell’anno precedente), sono stati stabiliti dei limiti massimi che la proposta non può superare rispetto al reddito dichiarato precedentemente. Questi limiti sono:

  • 10% in caso di affidabilità pari a 10;
  • 15% in caso di affidabilità pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% in caso di affidabilità pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

Queste soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali. Le stesse regole si estendono anche alla proposta di VPN ai fini IRAP.

 

L’accesso al CPB è consentito ai contribuenti che applicano gli ISA. È precluso l’accesso in presenza di debiti definitivi (derivanti da atti impositivi o cartelle di pagamento per controlli automatizzati/formali) per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi maturati in anni precedenti. Non rilevano i debiti con termini di pagamento/impugnazione pendenti o contenziosi in corso. È possibile accedere se, entro i termini per l’adesione, i debiti sono stati estinti in modo che l’ammontare complessivo residuo (inclusi interessi e sanzioni) sia inferiore a 5.000 euro. Tale soglia include complessivamente sia i debiti tributari che contributivi. Non concorrono alla soglia i debiti oggetto di sospensione o rateazione, purché in corso di regolare pagamento. La verifica della situazione debitoria deve essere effettuata al 31 dicembre dell’anno precedente il biennio di concordato (esempio 31 dicembre 2024 per biennio 2025-2026). La condizione non riguarda i soci delle società.

 

Le condizioni ostative all’accesso al CPB si suddividono in tre raggruppamenti temporali:
Eventi relativi al triennio precedente:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti. Sono considerate “non presentate” le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione. Le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni sono valide e non costituiscono causa ostativa. L’omessa dichiarazione IRAP non costituisce causa di esclusione.

  • Condanna (o patteggiamento) irrevocabile per specifici reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000) o altri reati (artt. 2621 c.c., 648-bis, 648-ter, 648-ter1 c.p.) commessi negli ultimi tre periodi d’imposta. Se la pena detentiva non supera i due anni, l’esclusione non opera. La dichiarazione di assenza di condanne è resa sotto la propria responsabilità.

Evento relativo al periodo d’imposta precedente:

  • aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito complessivo. Questa soglia si applica solo ai redditi esenti/esclusi in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività (es. pesca costiera, docenti/ricercatori con esenzione del 90%), non rilevando componenti di reddito come plusvalenze PEX o dividendi.

Situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato:

  • adesione al regime forfetario;
  • per società o enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento (solo di azienda o ramo d’azienda). Per società o associazioni ex art. 5 TUIR, modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso. Queste cause di esclusione/cessazione valgono solo per i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, escludendo le società di capitali in regime di trasparenza. Il decesso di un socio o associato non è causa di esclusione/cessazione. Il passaggio di una S.r.l. da regime di trasparenza a ordinario (e viceversa) non è causa di esclusione/cessazione. La cessione di un ramo d’azienda (anche secondario) configura una causa di esclusione/cessazione. L’inizio di attività nel 2023 esclude dal CPB, dove “inizio attività” è l’apertura della partita IVA.
  • Titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano a un’associazione o società tra professionisti/avvocati: esclusione dal CPB se anche l’associazione/società partecipata non aderisce al CPB (salvo se ISA non approvati per l’attività). Viceversa, l’ente associativo è escluso se non aderiscono tutti i soci/associati con reddito di lavoro autonomo. Queste nuove disposizioni si applicano dal biennio 2025-2026, salvo adesioni già effettuate tra il 30 aprile e il 13 giugno 2025.
  • Il recesso o l’esclusione di un socio/associato da un soggetto trasparente non comportano l’esclusione dal CPB, in quanto riducono il numero dei soci. Per l’impresa familiare, le modifiche alla compagine sociale non costituiscono causa di esclusione.

L’IVA è esclusa e continua ad applicarsi secondo le disposizioni ordinarie. Dal reddito di lavoro autonomo sono escluse plusvalenze/minusvalenze, redditi da partecipazioni in società di persone, corrispettivi per cessione di clientela/elementi immateriali e maggiorazione del costo del lavoro. Il saldo netto tra reddito concordato e queste componenti non può essere inferiore a 2.000 euro (ripartito tra i soci/associati per società di persone). Dal reddito d’impresa sono escluse plusvalenze/sopravvenienze attive, minusvalenze/sopravvenienze passive/perdite su crediti, utili/perdite da partecipazioni trasparenti (artt. 5, 115, 116 TUIR, GEIE) e maggiorazione del costo del lavoro. Anche qui, il saldo netto non può essere inferiore a 2.000 euro. Le perdite fiscali pregresse possono ridurre il reddito concordato. Le perdite d’impresa da partecipazioni in società trasparenti (quadro RH) possono essere dedotte dal reddito d’impresa concordato, rispettando il limite di 2.000 euro. Per l’IRAP, l’oggetto del concordato è il VPN, al netto delle spese per il personale e altre deduzioni, e non può essere inferiore a 2.000 euro. Il contribuente che accetta la proposta si impegna a dichiarare sia gli importi concordati che quelli effettivi. I versamenti sono soggetti a controllo automatizzato. Durante il CPB, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. Le componenti straordinarie (es. plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze) sono rilevanti per l’applicazione del CPB solo nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito o VPN. L’integrazione di nuove attività o la modifica della loro composizione non causa cessazione se le attività rientrano nel medesimo ISA. Se l’attività prevalente cambia ISA, si ha cessazione.

 

Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che incidono sui presupposti dell’accordo:
Cessazione o modifica dell’attività: cessa se il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio concordatario rispetto a quella precedente, a meno che la nuova attività non comporti l’applicazione del medesimo ISA. Il cambio del codice ATECO a seguito di aggiornamenti non comporta cessazione se non c’è modifica sostanziale dell’attività, anche se porta a un ISA diverso. La successione o donazione dell’unica azienda individuale configurano cessazione.
Circostanze eccezionali: se determinano minori redditi o VPN effettivi eccedenti il 30% rispetto a quelli concordati. Esempi includono eventi calamitosi, danni ai locali/scorte, impossibilità di accesso, sospensione dell’attività per interruzione del cliente principale, liquidazione, cessione in affitto dell’unica azienda, sospensione amministrativa o professionale. La sospensione professionale di un associato può far cessare il CPB dell’associazione se la contrazione supera il 30%.
–  Adesione al regime forfetario.
Operazioni societarie straordinarie e modifica della compagine sociale: fusione, scissione, conferimento (solo di azienda o ramo d’azienda) per società/enti. Per società/associazioni ex art. 5 TUIR, modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci (escluso subentro di eredi). La modifica del riparto quote o il passaggio di una S.r.l. in trasparenza non rilevano.
– Dichiarazione di ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati del 50%.

– Nuove cause introdotte dal Decreto correttivo (dal biennio 2025-2026, salvo adesioni già fatte tra 30/04/2025 e 13/06/2025):

  1. Per titolari di reddito di lavoro autonomo partecipanti a un’associazione/società tra professionisti/avvocati, la cessazione del CPB se l’associazione/società partecipata non mantiene l’adesione al CPB;
  2. Per l’ente associativo, la cessazione del CPB se uno o più soci/associati con redditi di lavoro autonomo non mantengono l’adesione al CPB.

L’adesione al CPB garantisce stabilità e certezza nei rapporti tra Fisco e contribuente. Non possono essere effettuati accertamenti ordinari (art. 39 DPR n. 600/73), a meno che non ricorrano cause di decadenza. L’attività di accertamento non assume ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni semplici. Sono riconosciuti tutti i benefici previsti dal decreto ISA, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale raggiunto nel biennio del CPB:

  • esonero dal visto di conformità per compensazione crediti (fino a 70.000 € IVA, 50.000 € IRPEF/IRAP);
  • esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per rimborsi IVA (fino a 70.000 €). Questi benefici si applicano già dal primo anno di decorrenza del concordato;
  • esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito accertabile non eccede di due terzi quello dichiarato.

Il contribuente decade dal concordato, che cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta, in caso di comportamenti scarsamente affidabili:

– A seguito di accertamento, risulta: esistenza di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; commissione di violazioni di non lieve entità (reati tributari, comunicazione inesatta/incompleta dati ISA superiore al 30% del minor reddito/VPN, omessa dichiarazione annuale IRPEF/IRES/IVA/sostituti, almeno tre mancata/infedele memorizzazione/trasmissione corrispettivi, mancata esibizione documenti/registri contabili, omessa installazione/manomissione misuratori fiscali).
– A seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati determinano una quantificazione diversa dei redditi o VPN rispetto a quelli accettati. La decadenza si verifica se determinano un minor reddito o VPN superiore al 30%.
– Indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati per la proposta (anche qui, se comportano minor reddito/VPN > 30%).
– Vengono meno i requisiti di accesso o ricorre una delle cause di esclusione.

– Omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato, salvo pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di controllo automatizzato. La rateizzazione non è ammessa per tale pagamento. Il ravvedimento operoso prima della comunicazione non comporta decadenza.

 

Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 22 (reati tributari, ISA inesatti/incompleti) non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente ha regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento prima che la violazione sia constatata o attività di accertamento siano iniziate. La regolarizzazione non impedisce la decadenza per modifiche/integrazioni della dichiarazione dei redditi (art. 22, c.1, lett. b)). In caso di decadenza, restano dovute le imposte e i contributi determinati sul reddito/VPN concordati se maggiori di quelli effettivi.

 

Decorso il biennio, il contribuente che ha conservato i requisiti e non ha avuto cause di esclusione/decadenza può accedere a un nuovo biennio di concordato.
Una volta accettata la proposta, eventuali maggiori o minori redditi/VPN effettivi non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia, il reddito effettivo rileva per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche non tributario) che fanno riferimento a requisiti reddituali (es. ISEE). Il contribuente può comunque versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato.

 

Per il primo periodo d’imposta di adesione, il calcolo degli acconti è semplificato:

  • Metodo storico: si applica una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra reddito concordato e reddito dichiarato precedente (rettificato) per le imposte sui redditi. Per l’IRAP, la maggiorazione è del 3% sulla differenza positiva tra VPN concordato e VPN dichiarato precedente (rettificato). Tali maggiorazioni sono versate entro il termine della seconda o unica rata di acconto. In caso di reddito precedente negativo (P04 negativo), la maggiorazione si calcola sulla differenza tra P06 e zero. Per i soggetti trasparenti (società di persone, artt. 115, 116 TUIR), la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.

  • Metodo previsionale: la seconda rata di acconto è calcolata sulla base del reddito/VPN concordato. Si devono tenere conto delle aliquote ordinarie previste per la determinazione delle imposte sui redditi. La maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale. L’eventuale credito derivante dalla maggiorazione può essere usato in compensazione per il pagamento dell’imposta sostitutiva (se scelta).

L’articolo 20-bis del decreto CPB disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato. Si tratta di un regime premiale opzionale che consente di assoggettare a imposta sostitutiva (delle imposte sul reddito e addizionali) la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede il reddito effettivo dichiarato nell’anno precedente (al netto delle poste straordinarie). L’imposta sostitutiva è graduata in base al punteggio ISA ottenuto nell’anno precedente, con aliquote del 10% (ISA >= 8), 12% (ISA >= 6 e < 8), 15% (ISA < 6). Il punteggio ISA include anche le componenti positive aggiuntive dichiarate per migliorare l’affidabilità. Per le società/associazioni trasparenti, l’opzione è effettuata dalla società e vincola i soci, con versamento pro quota da parte dei singoli soci. Il reddito assoggettato a imposta sostitutiva è escluso dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive sull’eventuale reddito tassato ordinariamente. L’opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB. Le perdite fiscali pregresse non riducono la “parte eccedente” soggetta a imposta sostitutiva, ma la parte di reddito soggetta a imposta ordinaria. In caso di rinnovo del concordato, il riferimento per l’eccedenza è il reddito effettivo dichiarato nell’anno precedente il biennio di rinnovo. L’imposta sostitutiva va versata con il saldo delle imposte sul reddito dovute.

 

Con il Decreto correttivo sono state introdotte nuove aliquote per la parte dell’eccedenza che supera 85.000 euro: 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES. Per le società trasparenti, il superamento del limite di 85.000 euro è verificato in capo alla società, indipendentemente dalla quota imputata ai soci. Queste modifiche si applicano a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025).
La Commissione di esperti (rappresentanti di organizzazioni di categoria, ordini professionali e Amministrazione finanziaria) viene consultata prima dell’approvazione della metodologia di calcolo delle proposte CPB, confermando l’obiettivo di dialogo collaborativo.

 

Per il biennio 2025/2026, il Direttore dell’Agenzia ha approvato il Modello CPB composto dalle seguenti sezioni: condizioni di accesso (dove si dichiarano requisiti e assenza di esclusioni, e si possono indicare eventi straordinari), dati contabili (reddito e VPN IRAP), proposta CPB (importi calcolati dal software), accettazione proposta CPB e firma.

 

L’adesione al CPB per il biennio 2025-2026 avviene tramite invio telematico del “Modello CPB 2025/2026” entro i termini previsti. Può essere inviato congiuntamente al modello ISA (allegato alla dichiarazione dei redditi) o autonomamente (solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con codice 1 “Adesione”). La revoca dell’adesione avviene telematicamente, compilando specifici campi del Modello CPB e inviando autonomamente il frontespizio con codice 2 “Revoca”. L’invio del frontespizio per adesione o revoca non assolve all’obbligo di trasmissione della dichiarazione annuale.

 

Il CPB si basa sulla veridicità e correttezza delle informazioni dichiarate. È fondamentale il rispetto dei requisiti di accesso (art. 10) e l’assenza delle cause di esclusione (art. 11), nonché il regolare adempimento degli obblighi dichiarativi (art. 13). L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate (se superiori al 30% dei ricavi) comportano la decadenza dal CPB. L’attività di accertamento può essere effettuata per i periodi oggetto di concordato solo se ricorrano cause di decadenza. Non sono ammesse ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni semplici per i soggetti aderenti. Nei confronti di chi non aderisce al CPB o ne decade, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno l’attività di controllo.

Per i soggetti che hanno commesso violazioni e non hanno aderito al CPB o ne sono decaduti, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte della metà.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: diffuse le tabelle economiche

Previsti incrementi a decorrere dal 1° giugno 2025

Di seguito le tabelle retribuitive previste dall’ipotesi di accordo del 17 giugno sottoscritta da Legacoop Produzione e Servizi, Concooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil (Concooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro si riservano la sottoscrizione che verrà riportata agli organi per lo sciogliemnto della riserva).

Livello Minimo Contrattuale fino al 31 maggio 2025 Incrementi dal 1° giugno 2025 Incrementi dal 1° giugno 2026 Incrementi dal 1° giugno 2027  Incrementi 1° giugno 2028 Incremento Totale
D1 1.719,67 34,39 35,08 35,78 36,50 141,75
D2 1.906,99 38,14 38,90 39,68 40,47 157,19
C1 1.948,18 38,96 39,74 40,54 41,35 160,59
C2 1.989,39 39,79 40,59 41,39 42,22 163,98
C3 2.130,96 42,61 43,46 44,33 45,22 175,62
B1 2.283,65 45,57 46,59 47,52 48,47 188,25
B2 2.449,99 49,00 49,98 50,98 52,00 201,96
B3 2.663,87 53,28 54,34 55,43 56,54 219,59
A1 2.935,91 58,72 59,89 61,09 62,31 242,01

 

Livello Minimo Contrattuale fino al 31 maggio 2025 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2025 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2026 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2027 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2028
D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42
D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18
C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77
C2 1.989,39 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36
C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18
B1 2.283,85 2.329,32 2.375,91 2.423,43 2.471,90
B2 2.449,99 2.489,99 2.548,97 2.599,95 2.651,95
B3 2.663,87 2.717,15 2.771,49 2.862,92 2.883,46
B1 2.953,91 2.994,63 3.054,52 3.115,61 3.177,92

Crediti ZES Unica e Transizione 5.0: requisito dimensionale dell’impresa e divieto di doppio finanziamento

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta n. 168/2025 che ha ad oggetto il Credito di imposta ZES Unica – Mezzogiorno e il Credito Transizione 5.0, in relazione al requisito dimensionale dell’impresa e all’applicazione del divieto di doppio finanziamento.

L’Istante, una società operante nel settore del commercio, afferma di voler effettuare diversi investimenti su due stabilimenti e, per quelli eseguiti su uno di essi, di voler beneficiare delle misure agevolative Credito di imposta ZES Unica e del Credito Transizione 5.0 (in presenza dei relativi presupposti).
A tal proposito, la società chiede:

  • quale sia il momento della ”cristallizzazione della dimensione d’impresa” ai fini dell’individuazione del quantum del credito spettante;

  • quale sia la ”corretta gestione del divieto di doppio finanziamento”.

Per il Credito di imposta ZES Unica

L’Agenzia rileva che l’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito il Credito ZES Unica per investimenti in beni strumentali nelle zone assistite del Mezzogiorno.
Il D.M. ZES Unica 2024 ha definito le modalità di accesso e fruizione del credito. La Legge n. 207/2024 ha esteso il contributo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Gli operatori economici devono comunicare l’ammontare delle spese all’Agenzia delle entrate (comunicazione cd. originaria, da inviare tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025). Successivamente, a pena di decadenza, devono inviare una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025).
L’articolo 5, comma 4, del D.M. ZES Unica 2024 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito richiesto per una percentuale resa nota con provvedimento dall’Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Questa percentuale è calcolata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l’Istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell’approvazione del bilancio 2024) al momento dell’invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella comunicazione originaria.

 

Per il Credito Transizione 5.0
L’Agenzia dichiara che la determinazione del momento in cui rilevare il dimensionamento dell’impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0 non è di sua competenza. Questo perché non riguarda disposizioni tributarie e la disciplina agevolativa demanda al MIMIT il compito di stabilire le modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze.

 

Corretta gestione del divieto di doppio finanziamento
Anche questo quesito non è di competenza dell’Agenzia, in quanto riguarda l’interpretazione di norme non fiscali.
L’Agenzia, tuttavia, segnala che il tema del divieto di doppio finanziamento e del cumulo delle misure agevolative è stato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF, in particolare con la circolare n. 33/2021, che ha fornito chiarimenti specifici.

Flussi Uniemens-PosAgri: implementazione della notifica dell’esito negativo 

Il servizio è stato implementato con una funzione automatica di segnalazione (INPS, messaggio 23 giugno 2025, n. 1978).

L’INPS ha comunicato che il servizio “Consultazione flussi Uniemens” è stato implementato con la funzione di notifica automatica dell’esito negativo della trasmissione dei flussi Uniemens-PosAgri.

La nuova funzionalità predispone e invia al datore di lavoro una e-mail contenente la notizia circa la presenza di errori che hanno determinato il blocco della elaborazione dei flussi Uniemens-PosAgri trasmessi.

Il sistema invia altresì una e-mail riepilogativa al consulente che ha inviato almeno un flusso relativo a un datore di lavoro iscritto alla Gestione Aziende Agricole (GAA) contente errori bloccanti.

L’INPS evidenzia che l’attivazione di tale avviso ha l’intento di allertare immediatamente l’intermediario e il datore di lavoro circa la presenza di flussi errati e bloccati automaticamente dal software di controllo in fase di accoglienza, consentendo in questo modo la rapida sostituzione delle denunce errate (mediante l’invio di un nuovo flusso in sostituzione entro la fine del periodo di trasmissione (sul punto, la circolare n. 65/2019, paragrafo 3.2) e, quindi, la pronta e ordinata implementazione degli elenchi nominativi annuali e, più in generale, del conto assicurativo degli operai agricoli.

 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: respinto il dialogo sul rinnovo del contratto

Le associazioni datoriali ribadiscono le loro precondizioni senza fornire ulteriori elementi alla ripresa della trattativa

A seguito dello sciopero avvenuto il 20 giugno 2025, le Organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno partecipato alla riunione, presieduta dalla Ministra del lavoro, insieme alla parte datoriale Federmeccanica e Assistal.

La Ministra del lavoro ha espresso la disponibilità, del Ministero, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a sostenere la vertenza contrattuale mettendo a diposizione le competenze del dicastero. Federmeccanica e Assistal, invero, hanno sottolineato la loro indisponibilità a discutere del rinnovo del contratto di settore, dei minimi tabellari, in termini di definizione del loro valore e di soluzioni che si collochino fuori dalla previsione IPCA . 

Inoltre, le OO.SS. hanno ribadito la grave anomalia di questa vertenza, che non ha mai avuto un confronto concreto sul quale incardinare la trattativa, e sottolineato la volontà a discutere senza pregiudiziali, partendo dai contenuti della piattaforma presentata. 

Pertanto, le sigle sindacali hanno dichiarato la necessità di riaprire il negoziato senza posizioni pregiudiziali lasciando al tavolo la capacità di trovare tutte le mediazioni e la Ministra, a conclusione dell’incontro, ha sottolineato l’intenzione di accompagnare questa vertenza richiamando tutte le parti a riaprire il dialogo.

La riunione si è conclusa senza la definizione di una data per il proseguimento del confronto a causa della indisponibilità delle associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. 

Settore turistico: accordo per la formazione e l’inserimento lavorativo di rifugiati

Firmato un protocollo d’intesa triennale con l’obiettivo di accompagnare all’autonomia le persone presenti nel sistema di accoglienza (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 19 giugno 2025).

Il Governo e le parti sociali del settore del Turismo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa triennale firmato il 19 giugno 2025, alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato, con l’obiettivo di accompagnare all’autonomia le persone presenti nel sistema di accoglienza,  rispondendo contemporaneamente al fabbisogno di manodopera espresso dalle imprese.

Coordinandosi sia a livello nazionale, sia sui territori, i ministeri coinvolti (Lavoro e politiche sociali, Interno, Turismo) ed EBNT (Ente bilaterale nazionale del turismo che riunisce Federalberghi, FIPE, FIAVET, FAITA, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS – UIL) individueranno i beneficiari dell’intesa tra i titolari di protezione internazionale o temporanea e altre categorie di cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità con permessi di soggiorno che consentono l’attività lavorativa. La rete territoriale dell’EBNT offrirà percorsi formativi dedicati e altre misure di politica attiva del lavoro e promuoverà esperienze nelle aziende associate per quanti li completano, con l’obiettivo di un successivo inserimento lavorativo.

In questo modo, viene riproposto un modello già sperimentato nel settore delle costruzioni, grazie a un protocollo analogo. Questa collaborazione tra Governo e parti sociali è coerente con i principali documenti di indirizzo internazionali, comunitari e nazionali, oltre che con il Testo Unico dell’Immigrazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nelle politiche migratorie e di integrazione.

D.L. sugli acconti IRPEF 2025: pubblicata in Gazzetta la legge di conversione

La Legge 19 giugno 2025, n. 86, di conversione del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, relativo agli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2025, n. 142.

Il D.L. n. 55/2025 è stato convertito in Legge senza modificazioni.

 

La Legge in argomento è entrata in vigore il 22 giugno 2025.

 

Le misure introdotte dal Decreto dettano disposizioni in tema di determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l’anno 2025.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. convertito in legge, apporta una modifica diretta e specifica all’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

La modifica consiste nella sostituzione dell’espressione “i periodi d’imposta 2024 e 2025” con “il periodo d’imposta 2024“. Ciò significa che la disciplina particolareggiata per la determinazione degli acconti IRPEF, originariamente prevista dal D.Lgs. n. 216/2023 per estendersi anche all’anno d’imposta 2025, viene ora circoscritta esclusivamente al periodo d’imposta 2024.

 

Il decreto prevede anche la copertura finanziaria delle disposizioni. Gli oneri derivanti dal comma 1 dell’articolo 1 del D.L. 23 aprile 2025, n. 55, sono valutati in 245,5 milioni di euro per l’anno 2025. Per la loro copertura, il decreto stabilisce una corrispondente riduzione del “Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Inoltre, per garantire la compensazione degli oneri in termini di “fabbisogno e indebitamento”, anch’essi stimati in 245,5 milioni di euro per il 2025, si ricorre a una corrispondente riduzione del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente”, istituito dall’articolo 1, comma 511, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In un’ottica di pianificazione pluriennale, il comma 2 dell’articolo 1 prevede un incremento del “fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207” di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.